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  Data 30-Nov-2008  Stampa la pagina corrente

Interpretazione autentica dell'art. 5 della L.R. 27/6/1987 n° 35 e succ. mod. e int. relativamente

Tonino Scala

Proposta di Legge

"Interpretazione autentica dell'art. 5 della L.R. 27/6/1987 n° 35 e succ. mod. e int. relativamente agli interventi previsti dalla L. 14/5/1981 n° 219", all'attualità d.lgs. 30/3/1990 n° 76."

Articolo 1

L'art. 5, comma 6, della L.R. 27/6/87 n° 35 nella parte in cui contempla la possibilità della adozione e approvazione dei piani esecutivi e loro varianti disciplinati dall'art. 28, comma secondo della L. 14/5/1981 n° 219, all'attualità dell'art. 34, comma terzo, del d.lgs. 30/3/1990 n° 76, antecedentemente all'approvazione del piano regolatore generale, ovvero della variante di adeguamento di cui al primo comma, si interpreta nel senso che sono consentiti comunque gli interventi di ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito, a condizione che non comportino variazioni in aumento del carico urbanistico esistente all'epoca del sisma, fatta eccezione per gli adeguamenti abitativi previsti dall'art. 10 del d.lgs. N° 76/90.

Articolo 2

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a tutti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

PROPOSTA DI LEGGE

 

VIII LEGISLATURA

 

PRESENTANTA DAL CONSIGLIERE ANTONIO SCALA

 

"Interpretazione autentica dell'art. 5 della L.R. 27/6/1987 n° 35 e succ. mod. e int. relativamente agli interventi previsti dalla L. 14/5/1981 n° 219", all'attualità d.lgs. 30/3/1990 n° 76."

 

RELAZIONE

L'attuale legislazione non prevede espressamente il recupero degli edifici isolati con interventi di ristrutturazione pesante e ricostruzione, come pure non prevede in modo univoco e preciso norme per la pianificazione di agglomerati edilizi e riqualificazione delle aree interessate con interventi di ristrutturazione urbanistica.

Tale mancanza di previsione rallenta o addirittura paralizza l'iter amministrativo relativamente alle pratiche di ricostruzione e recupero, come è ben evidente nei territorio danneggiati dal sisma e sottoposti alla legislazione regionale n° 35/87.

L'attuale legislazione regionale, non considera gli effetti provocati dal sisma del 23.11.80 sugli edifici, e vale la pena di ricordare che la maggior parte degli edifici danneggiati o crollati, sono ubicati in zone A e B delle strumentazioni urbanistiche generali, dove sono maggiormente restrittivi e limitativi gli interventi di recupero degli edifici consentiti dall'attuale legislazione regionale, creando non poca confusione e disorientamento da parte dei progettisti e dei funzionari pubblici che si trovano a progettare ed ad istruire una pratica di recupero di un edifico danneggiato dagli eventi sismici.

Si ritiene, dunque, doveroso che, dopo ventisei anni dal disastroso evento sismico e diciannove dall'entrata in vigore della legge n° 35/87, la Regione emani norme chiare al fine di consentire una immediata e rapida conclusione degli interventi ed attività connessa al sisma.

A tale scopo è necessaria una "interpretazione autentica dell'articolo 5 della L.R. 27/06/1987 e succ. mod. e interpretazioni relativamente agli interventi previsti dalla L. 14/5/1981 n° 219", all'attualità d.lgs. 30/3/1990 n° 76."

Il Consigliere

 

Antonio Scala

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